XV legislatura
Emendamenti a prima firma Donati al DDL “milleproroghe” su treni trasporto regionale
17.0.100
DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, FERRANTE, PALERMI, DE PETRIS, TIBALDI, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, COSSUTTA, BULGARELLI, PELLEGATTA, SILVESTRI
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riforma del Titolo V della Costituzione e dell’assegnazione alle regioni e province autonome di compartecipazione a tributi erariali, negli esercizi finanziari 2009 e 20l0, è autorizzata la spesa di euro 320 milioni per la prosecuzione dei contratti di servizio con le regioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, a valere sulle maggiori entrate e in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244, per consentire la prosecuzione dei servizi per l’anno 2008.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire la somma di cui al precedente comma fra le regioni, sentita la Conferenza Stato regioni.
3. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte a valere sulle maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo l comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244».
17.0.101
DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, FERRANTE, PALERMI, DE PETRIS, TIBALDI, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, COSSUTTA, BULGARELLI, PELLEGATTA, SILVESTRI
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riforma del Titolo V della Costituzione e dell’assegnazione alle regioni e province autonome di compartecipazione a tributi erariali, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244, le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 sono destinate in primo luogo, per l’ammontare di 320 milioni di euro, per la prosecuzione dei contratti di servizio con le regioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire la somma di cui al presente comma fra le regioni, sentita la Conferenza Stato regioni».