Mobilità, infrastrutture, ambiente: la transizione giusta per la sostenibilità

Interrogazione sulla variante alla strada statale 51, nel comune di Cortina d’Ampezzo

29 Luglio 2006

XV legislatura

Interrogazione a risposta scritta
Atto n. 4-00416

Pubblicato il 29 luglio 2006
Seduta n. 29

DONATI – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture. –
Premesso che:
la realizzazione della variante alla strada statale 51, nel comune di Cortina d’Ampezzo, avente lo scopo di realizzare un asse tangenziale al centro abitato, attualmente attraversato sia dalla strada statale 51 “di Alemagna” che dalla la strada statale 48 “delle Dolomiti” risulta inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002 supplemento ordinario n. 51, integrato mediante l’allegato degli interventi infrastrutturali del Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008, nonché a mezzo della deliberazione CIPE n. 3 del 18 marzo 2005;
tale intervento è denominato “Complementi di viabilità del Corridoio 5: Asse di viabilità tangenziale Cortina d’Ampezzo” e risulta altresì compreso nel Piano pluriennale della viabilità 2003-2012 e nel Contratto di programma triennale 2003-2005;
il progetto prevede importanti trasformazioni permanenti del territorio montano interessato, presentando il tracciato uno sviluppo complessivo pari a 11,38 chilometri comprensivi di 2 ponti e 2 viadotti e di 9 chilometri (pari all’82% dello sviluppo complessivo) in 4 gallerie naturali in luoghi che presentano criticità geologiche connesse alla realizzazione delle previste gallerie su frane attive e alle conseguenze per sorgenti, acquedotti, biotipi e zone umide;
inoltre, il progetto presentato dall’Anas ha impatti su un ambito territoriale comunale vincolato a causa delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione su aspetti geologici, paesaggistici e ambientali e, indirettamente, su ecosistemi e biotopi tutelati. In particolare le opere sono localizzate nei margini cotonali di sistemi ambientali dalla forte criticità, identificati dal Piano regolatore generale quali aree di interesse naturalistico: la zona umida di Noulù, il lago Marzo ed il bosco in località Fraina, la zona umida del Pisandro di Fiames, il biotopo lungo le sponde del fiume Boite;
considerato che:
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in attuazione della legge n. 443 del 2001, con riferimento alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, regola la progettazione, la valutazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle opere, individuate a mezzo del programma di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
in particolare il citato decreto, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997;
il decreto 190/2002, modificato dal decreto legislativo 17 agosto 200, n. 189, disciplina nel dettaglio le modalità di predisposizione dello Studio di impatto ambientale che deve essere trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, stabilendo altresì che il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all’approvazione del progetto preliminare;
l’articolo 19, comma 2, del decreto 190/2002, modificato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 315 del 2003, ai fini dell’applicazione della disciplina sulla valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di una Commissione speciale di Valutazione di impatto ambientale per le valutazioni dell’impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, prevedendo che per i progetti per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle Regioni o dalle Province autonome interessate;
la Commissione speciale VIA provvede all’istruttoria tecnica di cui all’articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell’impatto ambientale, salva la proroga per le eventuali necessarie integrazioni. Il provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale viene quindi trasmesso dal Ministero dell’ambiente al Ministero delle infrastrutture e alle Regioni interessate e viene adottato dal CIPE contestualmente all’approvazione del progetto preliminare;
considerato inoltre che:
il progetto preliminare relativo alla strada statale 51 di Alemagna – Variante dell’abitato di Cortina d’Ampezzo non è stato sottoposto a procedura di Valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 190;
viceversa il progetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di impatto ambientale dalla Regione Veneto e il 12 aprile 2006 la Commissione di Valutazione di impatto ambientale della stessa Regione ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dal proponente Anas S.p.a nel luglio 2005 con il relativo Studio di impatto ambientale;
la Giunta regionale del Veneto ha quindi recepito nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale il parere della commissione regionale VIA, comunicando di voler procedere conseguentemente alla trasmissione del provvedimento al CIPE per l’approvazione definitiva;
peraltro in tali decisioni non si è tenuto conto del parere espresso dalla Provincia di Belluno che, non ritenendo con ciò di essere pregiudizialmente contro la Circonvallazione di Cortina, esprime parere sfavorevole alla proposta progettuale in oggetto;
tanto meno si è tenuto conto che, il 23 agosto 2005, la Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha espresso, per quanto di propria competenza, parere contrario proprio in ragione dell’impatto paesaggistico della realizzazione delle bretelle, degli svincoli e dei raccordi previsti dal progetto preliminare alla luce degli impatti negativi dell’opera per la galleria Zuel (impatto su frane attive, falde e biotopi); impatti paesistici del viadotto di collegamento tra lo svincolo di Cortina Sud e l’albergo Miramonti; l’alterazione di un’area naturale con lo svincolo di Cortina Sud; la compromissione della sinistra orografica e ripariale del fiume Boite con la bretella di collegamento tra Cortina Sud e la statale 48 per il passo Falzarego; la compromissione, infine, della frazione di Alverà;
il progetto è stato approvato con prescrizioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in data 17 gennaio 2006;
nella suddetta procedura di VIA si riscontrano inesattezze e irregolarità perché mancano: adeguate alternative progettuali a partire dall’alternativa “zero” prevista; una valutazione ambientale strategica (VAS) che, vista la valenza territoriale d’area vasta dell’opera, oltre che per le sue ricadute paesaggistiche ed economiche, appare di fondamentale importanza; adeguate valutazioni su tutti gli effetti relativi alla fase di esercizio e cantiere dell’opera; analisi specifiche;
infine, è stato impedito, nonostante le rassicurazioni in fase di presentazione del progetto, l’accesso agli atti progettuali integrativi, e non sono stati tenuti in considerazione importanti documenti quali la Convenzione delle Alpi, la legge n. 97 del 1994 sulla montagna, direttiva 2004/42/CE sulla VAS e l’art. 50 della legge regionale 11/2004, recante norme per il governo del territorio,
si chiede di sapere:
se non si ritenga illegittima la procedura avviata di compatibilità ambientale per il progetto preliminare relativo alla strada statale 51 di Alemagna – Variante dell’abitato di Cortina d’Ampezzo, non essendo stato sottoposto ai sensi della legislazione nazionale alla speciale Commissione VIA, opportunamente integrata da un componente di nomina regionale, ai fini della Valutazione dell’impatto ambientale, trattandosi di un’opera inserita nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e successive integrazioni;
se non si ritenga pertanto inefficace ai fini della Valutazione di impatto ambientale la procedura ed il parere adottato dalla Regione Veneto e che, pertanto, si debba provvedere ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale nel rispetto della vigente normativa nazionale;
se non si ritenga opportuno da parte dei Ministri in indirizzo dare indicazione all’Anas perché ritiri il progetto presentato nel luglio 2005 e provveda alla predisposizione di un nuovo progetto che tenga maggiormente presenti gli aspetti di tutela ambientale e le osservazioni indicate dalla Soprintendenza, prevedendo la sistemazione e l’adeguamento della viabilità esistente.

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