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Parere Commissione LLPP su schema convenzione Anas – Brescia Padova SpA

5 Dicembre 2007

XV Legislatura

Resoconto sommario n. 133 del 05/12/2007

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 188

La 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato lo schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.

esprime il seguente parere:

1)La convenzione in esame è stata redatta senza che siano state emanate dai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere del NARS, le “Linee guida per l’applicazione del sistema di contabilità regolatoria nel settore delle concessioni autostradali”. Le Linee guida devono precedere la stipula della suddetta Convenzione, in attuazione della direttiva del Cipe di cui alla delibera n. 39 del 15 giugno 2007, che concerne la regolazione economica del settore autostradale secondo quanto previsto dell’art. 2, comma 83 della Legge 286/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 1030, lettera b), della Legge 296/2006.

Tale Direttiva del Cipe prevede espressamente ai paragrafi 3.3 e 3.12 che le Linee guida contengano i criteri:

· per la predisposizione del sistema di contabilità analitica;

· per l’allocazione delle spese generali;

· per la specificazione delle quote di pertinenza di investimenti a carattere generale;

·per l’individuazione delle aliquote tecnico-economiche di ammissibilità massima delle componenti di costo e di ricavo;

·per la determinazione del capitale investito netto, del valore residuo del capitale investito a termine della concessione, del tasso di remunerazione del capitale;

·per la regolamentazione della componente traffico;

· per l’ aggiornamento del piano economico-finanziario.

Qualora la regolamentazione di questi aspetti si presentasse difforme nelle singole e diverse concessioni, questo potrebbe richiedere una revisione delle stesse, con rischi di  stravolgere i contenuti delle convenzioni e dei relativi piani finanziari. Gli effetti sarebbero particolarmente rilevanti per quelli già sottoscritti, come la Convenzione in esame.

2)Il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, così come riportato nell’Allegato B, necessario per la determinazione della tariffa unitaria, è fissato al valore del 7,11%. Questa scelta è da considerarsi congrua, ma andrebbe adeguatamente motivata per non dare adito a successive difformità nelle prossime convenzioni. Sarebbe importante che su questo punto si desse attuazione a quanto fissato dalla delibera CIPE 1/2007, vale a dire che  il tasso di congrua remunerazione degli investimenti previsti in convenzione sia definito secondo le metodologie del costo medio ponderato del capitale, con evidenza dei valori attribuiti ai singoli parametri.

3) Non è previsto che al termine d’ogni periodo regolatorio di  cinque anni la destinazione degli extra profitti sia quella di abbattere il valore residuo dell’infrastruttura, in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato. Si condivide al riguardo la prescrizione del CIPE.

4)La dinamica del valore della tariffa unitaria effettiva è molto alta. Nel quinquennio (2008-2012) aumenta di circa del 22,50%, al netto dell’inflazione, anche se va però considerato che gli aumenti effettivi partono solo dal 2010.

5) Nelle premesse della convenzione Brescia – Padova il Ministero delle Infrastrutture sposta la scadenza della concessione dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2026 e lo notifica ai Servizi della Commissione Europea, che ha aperto una procedura di infrazione sulla proroga della concessione, come una possibile mediazione. Questa nuova scadenza della concessione non è collegata alla scadenza del piano finanziario. La motivazione ufficialmente addotta per la proroga è che essa serve per realizzare il completamento autostradale cosiddetto “Valdastico nord”.

Al riguardo si osserva che questa motivazione non è adeguatamente sostenuta perché nella convenzione è esplicitamente espressa la possibilità, per mancanza di alcune autorizzazioni necessarie, di non poter avviare i lavori di realizzazione della Valdastico nord.

In tal caso andranno rinegoziati sia gli aspetti concessori che quelli finanziari e tariffari e occorre dire esplicitamente che tale rinegoziazione dovrà portare anche al recupero delle tariffe eventualmente riscosse e non utilizzate per la realizzazione della Valdastico nord.

La proroga, pertanto, non può essere accolta, perché se si ammettesse la possibilità di prorogare una concessione operante da molti anni su un tratto esistente, come quello tra Brescia e Padova, per finanziarne uno non ancora costruito, come quello della Valdastico nord, si accetterebbe nei fatti, con il semplice stratagemma di proporre, in vista della scadenza della concessione, la realizzazione di ulteriori opere connesse con quelle in esercizio, una elusione delle regole della concorrenza, che vogliono che si esplichi tra i concessionari una contesa per il mercato. Pertanto, essendo per di più tale parte della convenzione condizionata alla chiusura della procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea, che alla data odierna non è pervenuta, la 8° Commissione del Senato ritiene che la misura più adeguata per non esporre l’intera concessione alla censura dell’Unione Europea, sia quella di procedere allo stralcio della Valdastico nord, da riproporre non appena ci saranno  le autorizzazioni complete per l’opera e la piena compatibilità con la normativa comunitaria.

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