XIV legislatura
Seduta n. 883
Discussione del disegno di legge:
(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti
(2534) CHIRILLI ed altri. – Modifica all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti
Presentazione questione pregiudiziale
DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, ho chiesto la parola per illustrare una pregiudiziale di costituzionalità. In effetti, il provvedimento in oggetto si è reso necessario a seguito della sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, ma anch’esso tuttavia non sfugge a forti dubbi di costituzionalità. In particolare, le norme in esame sembrano violare l’articolo 3 della Costituzione.
Infatti, fino all’entrata in vigore del decreto, la omessa comunicazione delle generalità era punita ai sensi dell’articolo 180, comma 8, con la sanzione che va da 357 a 1.433 euro. Mentre l’articolo 180, comma 8, è strutturato quale norma sanzionatoria a carattere generale per chi non fornisce le informazioni richieste dagli organi di polizia, la nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 126-bis, oggetto della nostra discussione, riguarda specificamente l’omessa comunicazione in caso di violazione per la quale sia prevista una decurtazione di punteggio dalla patente.
In sostanza, appare del tutto ingiustificata la ratio di tale norma e di tale distinguo: con la modifica dell’articolo 126-bis del codice della strada, infatti, la violazione specifica risulta meno grave di quella generale. In questo senso è incostituzionale.
Infine, si fa osservare che il regime previsto dal nuovo articolo 126-bis si presta ad ingenerare forti disparità tra automobilisti ricchi e automobilisti poveri: si creerà infatti una situazione in cui coloro che potranno, pur di non vedersi sottratti i punti della patente, pagheranno la sanzione prevista per l’omessa comunicazione dei dati del trasgressore, mentre coloro che non avranno la possibilità di pagare comunicheranno l’identità del trasgressore e in questo modo si vedranno decurtato il punteggio.
Sarebbe stato forse più opportuno, ed anche più coerente con quanto suggerito dalla stessa sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, pensare a sanzioni alternative a quella pecuniaria quali, ad esempio, il fermo amministrativo del veicolo.
Per queste ragioni, chiedo quindi all’Assemblea di pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, sulla pregiudiziale di costituzionalità relativa al decreto-legge in esame.