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Mobilità, infrastrutture, ambiente: la transizione giusta per la sostenibilità

DDL Gasparri 3a lettura

2 Dicembre 2003

XIV legislatura

Seduta n. 498

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B)
Intervento su questioni procedurali

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi e colleghe, abbiamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità su questo provvedimento, in quanto esso contiene tre espliciti riferimenti al decreto legislativo n. 198 del 2002, che recava “disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese (…)”.

Come è noto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 (pubblicata il 1° ottobre 2003) ha dichiarato illegittimo per eccesso di delega e per violazione delle attribuzioni regionali (Brusìo in Aula)…

Stavo ricordando che, con la citata sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato completamente illegittimo il decreto legislativo n. 198 del 2002.

Quindi, è di tutta evidenza che il testo al nostro esame, che contiene in ben tre articoli riferimenti all’applicazione di questo decreto legislativo, risulta costituzionalmente illegittimo.

Il presente disegno di legge, inoltre (è il secondo aspetto di incostituzionalità), non solo non risolve, bensì aggrava le violazioni al principio del pluralismo informativo sancito dall’articolo 21 della Costituzione, nonché il principio della tutela della concorrenza desumibile dall’articolo 41, sempre della Costituzione, perché in realtà rafforza e consolida il duopolio esistente attraverso la previsione della cosiddetta fase transitoria antecedente la completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, modalità questa che sancisce un vero aggiramento dei limiti previsti dalla vigente legislazione antitrust.

Ancora, il regime transitorio, essendo legato all’introduzione della tecnologia digitale terrestre, si protrarrà per un lungo periodo, che andrà ben oltre la data del 31 dicembre 2004, data ultima con cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 466 del 2002, ritiene debba chiudersi definitivamente il regime transitorio. E questo è un altro motivo estremamente fondato di incostituzionalità.

Infine, la prospettata previsione di un mercato radiotelevisivo in tecnica digitale a partire dal 2006, invocata per sottrarre i meccanismi di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica ai generali princìpi di selezione pubblica, oggettiva e non discriminatoria degli operatori, si pone in evidente contrasto, oltreché con la disciplina comunitaria, con il principio di imparzialità sancito dall’articolo 97 della Costituzione.

Per queste quattro ragioni, che ho voluto riassumere e che dimostrano la manifesta incostituzionalità del provvedimento, chiediamo di non procedere all’esame del testo.

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