XV legislatura
Interrogazione a risposta scritta
Atto n. 4-00120
Pubblicato il 13 giugno 2006
Seduta n. 8
DONATI – Ai Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio. –
Premesso che:
con deliberazione n. 927 del 28 marzo 2006 la Giunta regionale del Veneto ha dichiarato di “pubblico interesse” la proposta di finanza di progetto presentata il 30 giugno 2004 dalla Confederazione Autostrade S.p.A. per la realizzazione della autostrada regionale medio-padana-veneta Nogara – Mare Adriatico (AMPV) a pedaggio;
la deliberazione in oggetto autorizza la competente direzione Valutazione progetti ed investimenti a richiedere alla Confederazione Autostrade S.p.A. la predisposizione e la consegna dello Studio di impatto ambientale;
l’opera, secondo la Giunta veneta, dovrebbe seguire le procedure della Legge obiettivo rientrando nel terzo Programma infrastrutture strategiche inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009 deliberato dal CIPE nella seduta del 15 luglio 2005 ed oggetto di intesa tra Stato e Regione sancita nella seduta della Conferenza unificata del 24 novembre 2005;
il tracciato dell’opera proposta dovrebbe partire da Nogara per circa 84 chilometri per connettersi con la E55, itinerario autostradale Mestre – Civitavecchia; da quest’ultima si dovrebbero indi raggiungere il Delta del Po, Chioggia, Mestre e Ravenna. Sono inoltre previsti circa 14 chilometri di viabilità complementare rispetto al tracciato individuato, suddiviso in tre tratti differenti con dieci stazioni di pedaggio, tre centri di manutenzione, una centrale operativa e sei aree di servizio e parcheggio;
considerato che:
l’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 279, stabilisce che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, individui le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l’indicazione dei relativi stanziamenti:
la lista delle opere strategiche è stata approvata dal CIPE con deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001, contenente, fra l’altro, l’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare, i costi stimati per ciascuno degli interventi, le risorse disponibili e relative fonti di finanziamento, per effetto della quale deliberazione agli interventi si applicano, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 443 del 2001, le procedure speciali di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione e l’autorizzazione delle opere; nella delibera n. 121 del 2001 non è ricompreso l’intervento Nogara – Mare;
alla lista di opere strategiche deliberata dal CIPE si applicano, altresì, le procedure speciali per la localizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l’approvazione del progetto definitivo, nonché l’attribuzione al CIPE del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove prevista, della valutazione d’impatto ambientale istruita dal competente Ministero;
considerato inoltre che:
nel Programma infrastrutture strategiche allegato al terzo Documento di programmazione economica e finanziaria approvato nel luglio 2005 (Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009) è stato inserito tra le nuove opere con cui integrare la lista delle opere strategiche l’Asse intermodale Padova Venezia Autostrada Nogara Mare (Venezia – Rovigo) nell’ambito degli adeguamenti funzionali del quadro programmatico definito nella delibera CIPE 121;
in relazione alla Nogara – Mare risulta acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso nel mese di novembre 2005, ma non risulta essere stata emanata la delibera CIPE ad integrazione della citata delibera n. 121 del 2001 e pertanto l’opera non è, allo stato, inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge 443 del 2001 e successive modificazioni;
l’autostrada Nogara – Mare quindi non è ricompresa nell’elenco delle opere strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 in attuazione della legge 443 del 2001 (Legge Obiettivo), né nelle successive integrazioni che sono state adottata dal CIPE; ne consegue che non possono essere applicate le speciali procedure semplificate dalla Legge Obiettivo per la valutazione ambientale ed approvazione dell’opera;
considerato infine che:
l’articolo 21 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000, stabilisce che è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale, disponendo altresì che gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggio, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del citato articolo 21 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
l’autostrada Nogara – Mare non risulta ricompresa nemmeno nel Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2001, n. 163; quindi se ne deduce che, sulla base dell’articolo 21 della legge 340 del 2000, non è consentita ed autorizzata la realizzazione della nuova infrastruttura autostradale,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:
non ritengano illegittima l’attivazione delle procedure semplificate previste dalla Legge obiettivo da parte della Regione Veneto in assenza del mancato inserimento della Nogara – Mare da parte del CIPE nella deliberazione ad integrazione del Programma delle infrastrutture strategiche;
intendano assumere iniziative di competenza per il pieno rispetto dell’articolo 21 della legge 340 del 2000, che disciplina le condizioni per la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali, al fine di bloccare l’iter avviato dalla Regione Veneto per l’approvazione in corso dell’autostrada Nogara – Mare, che non risulta essere ricompresa nella lista di opere né del Piano generale dei trasporti e della logistica, né di quelle strategiche previste della Legge obiettivo.