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Mobilità, infrastrutture, ambiente: la transizione giusta per la sostenibilità

Interrogazione sulla bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo

4 Ottobre 2006

XV legislatura

Interrogazione a risposta scritta
Atto n. 4-00654

Pubblicato il 4 ottobre 2006
Seduta n. 46

DONATI – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –
Premesso che:
il progetto preliminare della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, opera inserita nella delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121, e sottoposta alle procedure della legge obiettivo, è stato approvato dal CIPE il 18 marzo 2005, con numerose prescrizioni, dopo la conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, avviata nel 2003. Su tale delibera di approvazione con prescrizione del progetto preliminare è pendente un ricorso al TAR presentato dal WWF;
il consiglio di amministrazione di ANAS spa ha approvato in data 1° dicembre 2005 il progetto definitivo della bretella autostradale Campogalliano Sassuolo e ha trasmesso ai Ministeri e agli enti interessati la richiesta di approvazione del progetto definitivo;
il progetto definitivo presenta numerose e sostanziali modifiche rispetto al progetto preliminare che è stato oggetto dello studio di impatto ambientale e il rilevante aumento dei costi ne costituisce la più evidente conferma, in quanto si è passati da circa 284 milioni di euro (progetto preliminare) ad oltre 467 milioni di euro (progetto definitivo);
il progetto definitivo non ottempera a diverse delle prescrizioni contenute nella delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare:
stralciare dal progetto l’area di servizio posta in corrispondenza dell’area a maggiore criticità n. 2 che si estende dalla progressiva 8+000 alla 9+000;
predisporre un piano di circolazione dei mezzi d’opera in fase di costruzione, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi di questa attività in termini di percorsi impegnati ed eventuali alternative in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati, tipo di mezzi, volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito, percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, messa in evidenza, se nel caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili;
realizzare un sistema di convogliamento delle acque di troppo pieno che recapiti in uno dei decantatori – già previsti per il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dall’autostrada – per il lago di raccolta delle acque situato ad est di Cà Siviglia in Comune di Sassuolo, che a seguito della realizzazione dell’autostrada viene ad assumere una configurazione chiusa;
le prescritte indagini conoscitive preliminari sul rischio archeologico sarebbero, secondo quanto riportato nella Relazione, in corso di esecuzione;
dare priorità all’utilizzo di sistemi biotecnici quali gli ecosistemi filtro relativamente al trattamento delle acque di dilavamento, limitandosi invece a proporre, in via sperimentale, membrane specifiche in grado di trattenere i metalli pesanti in corrispondenza delle vasche di prima pioggia;
mitigare gli impatti sulle componenti naturalistiche, paesaggistiche ed acustiche e mantenere la continuità dell’oasi con una galleria artificiale del Colombarone che dovrà interessare il tratto compreso tra il km 9+000 e il km 10+200
realizzare, previo adeguato progetto acustico, una completa schermatura del lato est della infrastruttura e dello svincolo per Rubiera, per uno sviluppo lineare complessivo di circa m 1.400 metri;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, prevede al comma 5, articolo 20, che, qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione speciale valutazione di impatto ambientale riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che può disporre l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto sopra esposto, in particolare ai sensi del comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 190/2002, non ritenga di verificare se il progetto definitivo in parola non sia sensibilmente diverso da quello preliminare e, conseguentemente, se non intenda sospendere la procedura di approvazione del progetto definitivo e disporre che sia effettuata una nuova e completa valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo.

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