XV legislatura
Interrogazione a risposta orale
Atto n. 3-00293 (in Commissione)
Pubblicato il 12 dicembre 2006
Seduta n. 83
DONATI – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. –
Premesso che:
i comuni di Rosà e di Tezze sul Brenta si trovano in provincia di Vicenza ai piedi del massiccio del Monte Grappa, in un ambito territoriale ricadente nel bacino scolante della Laguna di Venezia, nell’area, fragile e preziosa, di ricarica degli acquiferi, alcuni chilometri più a nord della linea delle risorgive;
il 24 maggio 2002 il responsabile dell’Area edilizia privata e urbanistica del Comune di Rosà rilasciava alla società Zincheria Valbrenta concessione edilizia per l’edificazione di uno stabilimento di zincatura a caldo per la trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di materiale fuso, nel contesto di una superficie di circa 140.000 metri quadrati di cui 75.000 per il solo opificio di zincatura;
il terreno dello stabilimento è situato in località S. Pietro – Contrà Brega, è classificato quale centro abitato, rientra in un territorio vincolato paesaggisticamente oltre che nella fascia di ricarica degli acquiferi;
l’impianto in argomento è iscritto nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe di cui al decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, a norma dell’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
da una relazione asseverata da giuramento del biologo e tossicologo prof. Giuliano Bressa dell’Università di Padova risulta che l’impianto in parola è tale da determinare danni economici e alla salute dei residenti nei comuni di Rosà e di Tezze sul Brenta, in via Pacelli e in via Brega che confinano con lo stabilimento;
il rilascio della concessione comunale alla Zincheria Valbrenta suscitava massicce proteste pubbliche di consiglieri del Comune di Rosà e della popolazione interessata, in quanto era stata omessa la valutazione di impatto ambientale, obbligatoria in base alla direttiva comunitaria 85/337/CEE, al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e alla legge regionale del Veneto 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
soltanto a lavori ultimati e, quindi, illegittimamente a posteriori, veniva eseguita una verifica da parte della Commissione provinciale di Valutazione d’impatto ambientale (VIA) di Vicenza che si concludeva con l’affermazione della non assoggettabilità a VIA della tipologia progettuale, mentre il progetto, sia secondo l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di Bassano del Grappa sia per il prof. ing. Alberto Tiziani dell’Università di Padova, consulente degli abitanti della zona, è compreso nell’elenco di cui all’allegato C3 della legge regionale Veneto 10/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
tra l’autunno del 2003 e la primavera del 2004 si verificavano continui episodi di riempimento delle fondazioni del manufatto della zincheria in costruzione sino ad una profondità di circa 10 metri con materiali di cui non è stata ancora accertata giudizialmente né l’identità né la provenienza;
considerato che:
dal 2005 l’attività di zincatura è soggetta anche ad Autorizzazione integrata ambientale, sia per gli impianti nuovi che per quelli preesistenti, in quanto inclusa, per la sua particolare potenzialità inquinante, nell’elenco di cui all’Allegato 1, punto 2.3, lettera c), della direttiva europea n. 96/61/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 59/2005;
l’impianto è entrato in funzione e continua la sua attività, a dispetto della legge delegata di recepimento della direttiva europea che stabilisce sanzioni penali per le industrie previste nell’allegato suddetto che esercitino la loro attività senza Autorizzazione integrata ambientale;
non risulta che nessuna autorità sia intervenuta sinora per bloccare l’attività di zincatura, sequestrare l’impianto e accertare le responsabilità anche per comportamenti omissivi;
considerato, inoltre, che:
nello stesso comune è stato accertato, con una recente sentenza, pronunciata il 25 ottobre 2006 dal Tribunale di Padova – sezione distaccata di Cittadella, che la società Industria Galvanica PM di Tezze sul Brenta ha realizzato un danno per il delitto di avvelenamento colposo di acque di falda destinate all’alimentazione e ciò a seguito di sversamenti illegali di cromo esavalente protrattisi per anni;
gli imputati sono stati condannati alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno a molteplici parti civili, tra cui lo stesso Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui è stata assegnata una provvisionale provvisoriamente esecutiva di 1.500.000,00 euro;
tutto ciò è avvenuto senza che mai fosse intervenuto alcun efficace provvedimento dell’autorità amministrativa e sanitaria locale idoneo ad impedire la reiterazione della condotta criminosa poi accertata in sede penale, tanto che è stata disposta la trasmissione degli atti processuali al pubblico ministero affinché sia valutata l’eventuale rilevanza penale della condotta di altri soggetti tra cui l’ex Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta;
l’insieme delle anomalie, solo in parte ed esemplificativamente sopra indicate, rivela uno spaccato patologico, di straordinaria gravità, di un territorio dove l’autorità della legge e lo Stato di diritto sembrano non avere sempre ed ovunque diritto di cittadinanza;
le notizie di questa abnorme situazione hanno travalicato i confini locali e regionali ispirando anche la realizzazione di due documentari cinematografici, l’uno di prossima distribuzione in Italia, l’altro in Inghilterra,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano avviare, con l’urgenza del caso, indagini di competenza attraverso il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri competente per territorio o altri soggetti idonei per accertare la consistenza, la natura, la provenienza e l’eventuale idoneità a recare danno alla salute umana, agli animali e all’ambiente naturale dei materiali utilizzati nelle fondamenta della Zincheria Valbrenta;
se non intendano attivarsi per verificare, attraverso soggetti competenti e idonei, lo stato della falda dal punto di vista igienico-sanitario e l’estensione della sua compromissione, attraverso gli opportuni sondaggi esplorativi nel sottosuolo;
se non intendano verificare se le procedure seguite per le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche siano conformi alla legislazione in vigore all’atto della richiesta di autorizzazione e della normativa attualmente vigente, annullando le autorizzazioni ottenute illegalmente o difformi dalla norma.