XV legislatura
Interrogazione a risposta orale
Atto n. 3-00664
Pubblicato il 16 maggio 2007
Seduta n. 153
BRUTTI PAOLO, DONATI, PALERMO, RIPAMONTI, CONFALONIERI, FERRANTE, PELLEGATTA, SILVESTRI, MONTALBANO, VANO, BATTAGLIA GIOVANNI – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture –
Premesso che:
il 24 luglio 2003 è stato stipulato il contratto di concessione tra l’ANAS e l’ATI Bre.Be.Mi. per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia, Bergamo e Milano (Bre.Be.Mi.);
l’offerta presentata dall’ATI Bre.Be.Mi., selezionata a seguito di procedura di gara europea, è risultata la più conveniente per l’ANAS per effetto della minore durata della concessione, del minor livello tariffario e dei minori costi gestionali;
tale offerta, dichiarata remunerativa da parte dell’ATI Bre.Be.Mi., prevedeva, tra l’altro, una remunerazione del capitale degli azionisti del 3,59%, costi gestionali annui medi pari ad 8 milioni di euro circa ed il completo ammortamento dell’investimento per un ammontare complessivo di 720 milioni di euro circa entro il periodo della durata della concessione pari a 19,5 anni;
il Cipe, il 2 dicembre 2005, in sede di approvazione del progetto dell’opera, ha confermato in 1.580 milioni di euro il limite massimo per l’investimento sul collegamento autostradale tra Brescia e Milano;
l’incremento dei costi di realizzazione dell’opera è stato determinato dal fatto che, rispetto al progetto originario di raccordo autostradale di 49,7 chilometri e connesse opere di adeguamento viario, sono stati aggiunti ulteriori interventi dovuti “all’affiancamento della linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, delle richieste e prescrizioni della Commissione speciale VIA e della Regione Lombardia, nonché dei maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento normativo e dei costi dei materiali di costruzione”;
il 19 febbraio 2007 è stata costituita, ai sensi del comma 979 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, la società CAL (Concessioni Autostradali lombarde), controllata pariteticamente da ANAS e Infrastrutture Lombarde s.p.a., per la realizzazione dei progetti infrastrutturali in Lombardia, e che include nel proprio perimetro anche il collegamento autostradale tra Brescia e Milano;
la società CAL, subentrata all’ANAS nelle funzioni di soggetto concedente, ha sottoscritto il 26 marzo 2007 la nuova convenzione unica ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, con la società concessionaria ATI Bre.Be.Mi. s.p.a., per l’affidamento della progettazione costruzione e gestione del collegamento autostradale tra Brescia e Milano, prevedendo il riequilibro del piano economico-finanziario;
il nuovo piano economico-finanziario, rispetto alle previsioni contenute nell’offerta presentata in sede di gara dall’ATI Bre.Be.Mi. aggiudicataria della concessione prevederebbe tra l’altro: a) un incremento delle tariffe di pedaggio fino al 60%; b) un incremento della remunerazione degli azionisti del 4,17% anziché del 3,59%; c) un incremento dei costi gestionali: il costo del personale aumenta del 100% circa e gli altri costi gestionali aumentano del 300% circa (manutenzione esclusa); d) un riconoscimento di adeguamento della tariffa offerta in sede di gara in relazione alla variazione dell’indice Istat per il periodo tra l’anno 2006 e la data di entrata in esercizio dell’opera; e) un minor ammortamento a carico della concessionaria Bre.Be.Mi. per un ammontare complessivo di 270 milioni di euro circa che andrà a gravare sul Concedente/Subentrante al termine della durata della concessione e che dovrà riconoscere come valore di subentro un importo complessivo pari a 920 milioni di euro circa; f) il riconoscimento di una congrua remunerazione del capitale investito pari al 6,20% di molto superiore al costo medio ponderato del capitale (WACC) previsto nel piano presentato in sede di gara pari al 2,77%; g) inoltre, per quanto attiene il progetto esso è stato radicalmente modificato rispetto a quello presentato dal Promotore, in prima fase approvato, e posto a base di gara; h) all’articolo 21-bis della citata convenzione unica è previsto che il Concedente (CAL) possa attribuire al Concessionario (Bre.Be.Mi. Spa) non solo la realizzazione e progettazione dell’Arco della Tangenziale est esterna di Milano, ma anche la relativa gestione nell’eventualità che, alla data di approvazione del progetto definitivo della Brebemi non sia stata ancora sottoscritta la convenzione con la TEM, estendendo in questo modo e senza gara il perimetro di intervento e dei lavori;
considerato che ciò ha generato: l’illegittima alterazione dei presupposti di gara in base ai quali è stato individuato il concessionario; l’indebito arricchimento del concessionario rispetto all’offerta presentata in sede di gara configurandosi nella fattispecie un aiuto di Stato che potrebbe essere censurato a livello comunitario; l’illegittimo affidamento al concessionario di lavori complementari superiori al 50% dell’importo dell’opera iniziale, oggetto della concessione, con palese violazione dell’art. 147 del decreto legislativo 163/2006 e pertanto il mancato esperimento di una nuova procedura di gara in ossequio ai principi emanati dalle direttive comunitarie in materia di affidamento di concessioni di lavori pubblici; l’illegittima estensione della concessione che include anche i lavori di progettazione e realizzazione della TEM (Tangenziale Est esterna Milano) nonché una possibile attribuzione della gestione successiva, senza adottare una procedura ad evidenza pubblica come richiesto dalla normativa italiana ed europea in materia di concessioni e lavori pubblici; un probabile contenzioso da parte di altri concorrenti che hanno partecipato alla gara, poiché tutte le offerte sono state presentate sulla base del progetto originario; il riconoscimento di un valore di subentro dell’importo di 920 milioni di euro circa a carico del Concedente/Subentrante che in assenza di un esplicita garanzia da parte dell’attuale concessionario grava interamente sul debito pubblico;
considerato, inoltre, che:
la convenzione unica tra la società CAL e la concessionaria Bre.Be.Mi. non recepisce tutte le prescrizioni contenute nella legge 286/2006 e nella delibera CIPE n. 1/2007;
la convenzione unica non fa riferimento alla contabilità regolatoria ed ai requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari i cui decreti attuativi allo stato non risultano emanati;
essa non fa riferimento all’obbligo di messa in gara da parte del concessionario dei servizi finanziari connessi al finanziamento bancario dell’investimento;
il Direttore dell’Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali dell’ANAS è stato designato Presidente della stessa CAL;
il Direttore generale di Infrastrutture Lombarde s.p.a. – che percepisce per tale attività un compenso annuo di 580.000 euro – è stato designato Amministratore delegato di Concessioni Autostrade lombarde; ciò determina per tali entrambi soggetti un palese conflitto di interessi con ogni conseguenza sugli atti sottoscritti dal CAL che potrebbero così risultare invalidi,
si chiede di sapere:
se non si ritenga, alla luce dei fatti e delle criticità sopraesposte, di non approvare in sede di Cipe la nuova convenzione unica tra la C.A.L. s.p.a. e la Bre.Be.Mi. s.p.a;
se non si intenda sottoporre il nuovo progetto di autostrada Brescia-Bergamo-Milano ad una nuova gara ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario di costruzione e gestione;
se non si intenda comunque assicurare la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario di costruzione e gestione della TEM (Tangenziale Est esterna Milano);
se non si ritenga opportuno disporre l’avvio di una procedura di verifica e controllo in relazione a quanto esposto e quali misure si intendano adottare nei confronti dell’ANAS per le modalità con cui ha gestito le procedure per la costituzione della società CAL;
quali interventi siano previsti per sanare le più vistose illegittimità riscontrate ed in che modo e con quali atti conseguenti si ritenga di rimuovere la situazione di grave danno che le anomalie narrate in premessa hanno prodotto all’economia del Paese;
quali iniziative il Ministro delle infrastrutture, nella sua qualità di organo vigilante, intenda assumere per ricondurre la governance dell’ANAS nell’alveo della regolarità non avendo il Consiglio di amministrazione dell’ANAS deliberato in ordine alla stipula della convenzione unica tra la concessionaria Bre.Be.Mi. e la CAL che ha riconosciuto alla stessa concessionaria anche indebiti arricchimenti in deroga alle previsioni offerte in sede di gara;
quali interventi il Ministro dell’economia e delle finanze, socio unico dell’ANAS, intenda adottare in ordine al riconoscimento di un indennizzo di 920 milioni di euro a carico del concedente in assenza di garanzie da parte della concessionaria – obbligo di riacquisto della concessione in caso di mancanza di offerte in sede di gara alla scadenza della medesima – che comporta l’iscrizione del debito pubblico per lo Stato per pari importo ai sensi dei criteri di Eurostat;
se comunque e nel frattempo non si intenda indagare in ordine all’attuale posizione della società CAL, quale società concedente, sulle questioni presentate e se si intenda, in particolare, accertare le responsabilità dei competenti funzionari dell’ANAS e dei competenti funzionari di Infrastrutture Lombarde, che hanno consentito, con la loro azione sodale, il conseguimento della situazione in atto dannosa per l’intera comunità nazionale.