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Mobilità, infrastrutture, ambiente: la transizione giusta per la sostenibilità

Interrogazione su industrie nel mantovano

27 Novembre 2007

XV Legislatura

Atto n. 4-03107

Pubblicato il 27 novembre 2007
Seduta n. 255

SILVESTRI, DONATI – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –
Premesso che:

nel territorio della provincia di Mantova sono insediati due gruppi industriali, tra i maggiori produttori a livello nazionale ed europeo di pannelli truciolari mediante il recupero di legno da rifiuto proveniente da tutta Europa: il gruppo Frati con gli stabilimenti di Pomponesco e di Borgoforte ed il gruppo Saviola, con gli stabilimenti di Viadana e di Sustinente;

la potenzialità complessiva di trattamento rifiuti del complesso di tali impianti citati supera due milioni e mezzo di tonnellate annue, delle quali circa 500.000 sono costituite da scarti destinanti ad incenerimento. Gli stabilimenti di Pomponesco e Viadana producono colle ed intermedi di reazione, quali la formaldeide (rispettivamente 130.000 e 320.000 tonnellate annue) e le resine liquide (rispettivamente 170.000 e 370.000 tonnellate annue) secondo quanto rilevato da indagini ARPA del 2005;

nell’agosto 2007 gli impianti in questione hanno ottenuto la Autorizzazione integrata ambientale da parte della Regione Lombardia, ai sensi del decreto legislativo 59/2005, in assenza di valutazione dell’impatto ambientale. L’art. 5, comma 12, del decreto legislativo 59/2005 prevede che l’autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2007, stabilisce che sono soggetti a procedura di VIA, tra gli impianti in allegato A, gli “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 tonnellate/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

gli stabilimenti in oggetto svolgono attività classificate come insalubri ed a rischio rilevante, per la produzione e la presenza di componenti chimici ad elevata tossicità. In particolare il comprensorio viadanese, con circa 450.000 tonnellate annue prodotte, risulta uno dei principali poli per la produzione di formaldeide, inquinante cancerogeno come da comunicazione del Ministero della salute, prot. DGPREV IV/13080/P del 1° giugno 2005;

la movimentazione dei rifiuti, la lavorazione nelle linee di produzione e l’incenerimento sono stati svolti senza che fossero assicurati tutti i sistemi di trattamento fumi necessari. Nel 2003, a seguito di diffida da parte della Provincia di Mantova per mancato rispetto del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, le aziende provvedevano all’installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni del forno inceneritore;

facendo seguito all’attivazione di un tavolo tecnico di discussione richiesto dalle aziende del settore, con delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 7/17530 del 17 maggio 2004, sono state regolamentate in modo specifico le emissioni riguardanti la lavorazione del legno, stabilendo per l’incenerimento in tale ambito produttivo limiti diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa sui rifiuti, in particolare per quanto riguarda le emissioni gassose e il parametro ossigeno presente nei fumi;

la citata delibera, diversamente dalla normativa sull’incenerimento dei rifiuti, non prevede inoltre, per la tipologia di stabilimento in questione, l’obbligo di monitoraggio continuo delle emissioni sul camino generale, mentre prevede che il monitoraggio degli inquinanti sia effettuato in uscita dal sistema di depurazione dei fumi centralizzato, che raccoglie, oltre ai fumi delle caldaie di incenerimento, anche diversi flussi gassosi provenienti da diversi reparti produttivi ed impianti, con la conseguente possibile diluizione dei fumi di combustione;

secondo gli studi disponibili anche la combustione di legname è soggetta alla produzione di diossine; nel caso specifico poi, trattandosi di rifiuti a base di legno provenienti da raccolta differenziata, sono presenti anche componenti estranee al legname vergine, ovvero composti clorurati e microinquinanti metallici;

negli ultimi decenni numerose sono state le segnalazioni da parte di associazioni ambientaliste e comitati di cittadini su casi di inquinamento ambientale e rischio per la salute, in particolare in relazione all’attività di tali stabilimenti del polo chimico viadanese. Indagini epidemiologiche effettuate sul territorio mantovano, in cui è presente un polo chimico classificato sito di interesse nazionale da bonificare, hanno evidenziato in passato incidenza anomala di casi di sarcoma di Kaposi;

gli organismi locali di controllo non possono contare su mezzi e risorse adeguate a garantire sempre un efficace controllo del territorio, caratterizzato dalla presenza di due poli chimici – Mantova e Viadana – in un’area interessata da numerosi insediamenti industriali e centrali termoelettriche ad elevata emissione di inquinanti gassosi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno attivare urgentemente, per quanto di propria competenza, tutte le procedure per un controllo in loco degli stabilimenti in premessa, al fine di verificare, fra le altre cose, se gli impianti di combustione siano dotati di specifici trattamenti per l’abbattimento di diossine, composti clorurati e microinquinanti metallici, e se comunque, ai fini della prevenzione nell’emissione di inquinanti, sia garantita in tali stabilimenti la massima cura nella selezione del materiale da incenerire;

se non si ritenga utile disporre in tale contesto di una attivazione del Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente, al fine di assumere tutte le informazioni sui fatti in premessa;

se non si ritenga inoltre necessario procedere, nel quadro dei controlli ispettivi che si intendesse disporre, ad una verifica complessiva al fine di valutare se tali tipologie di impianto, anche alla luce della normativa tecnica regionale vigente, siano effettivamente idonei all’incenerimento dei rifiuti in piena sicurezza per l’ambiente e la popolazione;

se non si ritenga opportuno disporre, attraverso gli organismi preposti ai controlli ispettivi, misure urgenti al fine di verificare che i fumi emessi dagli stabilimenti siano specificamente depurati e rientrino nei parametri di legge previsti per le emissioni da incenerimento, prima di essere miscelati con altri flussi gassosi;

se non si ritenga che, allo stato, il potenziale inquinante degli stabilimenti in parola possa essere considerato più alto, a parità di rifiuto incenerito ovvero a parità di concentrazione, rispetto ad impianti analoghi specificamente dedicati all’incenerimento dei rifiuti e quali iniziative si intendano assumere in caso affermativo al fine di pervenire, d’intesa con le istituzioni competenti, ad una valutazione della idoneità dei requisiti tecnici richiesti ad assicurare il rispetto del principio comunitario di precauzione;

quali valutazioni siano state fatte in ordine ai dubbi, sollevati da associazioni ambientaliste e comitati di cittadini, in ordine alla piena compatibilità tra la normativa specifica cui sono sottoposti gli stabilimenti in premessa nella regione Lombardia e la normativa nazionale e comunitaria in materia di incenerimento dei rifiuti ed emissioni inquinanti, al fine di assicurare, anche intervenendo con le opportune modifiche normative, una ottimale tutela ambientale e della salute pubblica nelle aree interessate dagli insediamenti produttivi in questione;

quali iniziative si ritenga di assumere al fine di valutare, nei siti interessati dalle attività produttive di cui in premessa, le problematiche ambientali connesse anche al deposito a cielo aperto di ingenti quantitativi di legname da lavorare ed alla sua movimentazione, dalla quale può derivare emissione di polveri anche fuori dai confini di stabilimento, tenendo altresì conto del rischio incendio che tali attività comportano;

se non si ritenga di dover assumere informazioni in ordine alla concessione di autorizzazione integrata ambientale per gli stabilimenti in rapporto alla valutazione dell’impatto ambientale delle attività medesime, nonchè in riferimento alla autorizzazione regionale ad incenerire combustibile derivato da rifiuti (CDR) e materie plastiche in un impianto che sembra non essere dotato di sistemi di abbattimento delle diossine;

quali provvedimenti si intendano assumere al fine di effettuare un’approfondita indagine ambientale nelle aree interessate dagli stabilimenti di cui in premessa, valutando inoltre la necessità di postazioni fisse per il rilevamento dell’inquinamento dell’aria e per il monitoraggio in continuo delle immissioni, in considerazione della vicinanza degli stabilimenti ai centri abitati, soggetti alla potenziale ricaduta degli inquinanti;

quali iniziative si intendano assumere, agendo di concerto con le istituzioni locali, al fine di dotare gli organismi deputati ai controlli sul territorio di risorse umane e tecniche adeguate a garantire il costante monitoraggio di emissioni, immissioni e livelli di inquinamento nel territorio.

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