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Mobilità, infrastrutture, ambiente: la transizione giusta per la sostenibilità

Interpellanza sull’istituzione del Parco nazionale “Costa teatina” (CH)

28 Luglio 2006

XV legislatura

Interpellanza
Atto n. 2-00041 (procedura abbreviata)

Pubblicato il 28 luglio 2006
Seduta n. 28

LEGNINI , ANGIUS , DI LELLO FINUOLI , MICHELONI , FERRANTE , ROSSA , BELLINI , BRUNO , MOLINARI , FAZIO , RONCHI , MONTINO , ROILO , NEGRI , BENVENUTO , GARRAFFA , CAPELLI , BATTAGLIA Giovanni , D’AMBROSIO , VITALI , BARBOLINI , MONGIELLO , BASSOLI , RAME , BODINI , CARLONI , LUSI , BRISCA MENAPACE , ZAVOLI , DE PETRIS , DONATI , IOVENE , ALBONETTI , GASBARRI , BRUTTI Paolo , TECCE , ENRIQUES – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. –
Premesso che:
la legge 23 febbraio 2001, n. 93, recante “Disposizioni in campo ambientale”, all’articolo 8, comma 3, stabilisce che «con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale “Costa teatina”»;
il Ministro dell’ambiente, ai sensi della stessa legge, avrebbe dovuto procedere all’istituzione del Parco entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
a tutt’oggi il Ministro dell’ambiente non ha ancora provveduto;
con la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante “Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale”, la costa teatina è stata inserita nell’elenco delle prioritarie aree di reperimento previste dall’articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”);
con atto notificato il 4 maggio 2001, la Regione Abruzzo ha proposto “ricorso per dichiarazione di incostituzionalità e, comunque, per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato”, avente ad oggetto l’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione;
la denunciata violazione del principio di leale cooperazione si sarebbe inoltre tradotta, ad avviso della Regione Abruzzo, nella menomazione delle sue prerogative costituzionali, dando luogo ad un “conflitto di attribuzioni”;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422 del 2002, ha ritenuto la questione non fondata in quanto la norma impugnata non istituisce, propriamente, il Parco nazionale in questione, ma ne prevede l’istituzione ad opera di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione;
il Parco della Costa teatina costituisce un rilevante progetto ambientale che deve nascere con il consenso di tutti Comuni interessati quali Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, nonché con l’apporto programmatico della Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo;
il Parco valorizzerà il litorale e potrà avere riflessi positivi, oltre che per la tutela, anche per lo sviluppo turistico ed economico dell’area interessata;
l’istituzione del Parco è ancor più urgente in quanto, di recente, le Ferrovie dello Stato hanno dismesso le aree di sedime del vecchio tracciato ferroviario, prospiciente la riva del mare, per destinarlo all’alienazione a terzi: aree che necessitano di particolare tutela, manutenzione e valorizzazione,
si chiede di sapere:
per quali motivi il Ministro in indirizzo non abbia provveduto all’istituzione del Parco nazionale “Costa teatina”, considerando che sono trascorsi oltre cinque anni dalla legge istitutiva dell’area protetta;
quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di dare al più presto risposta ai Comuni interessati all’istituzione del Parco, in attuazione di quanto previsto da una legge del 2001 definendo, d’intesa con la Regione Abruzzo, la perimetrazione e le norme transitorie in vista dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica.

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